IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato  con regio  decreto 31  agosto 1933,  n. 1592  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 6  settembre 1995 contenente la nuova
tabella  XLV/4  recante gli  ordinamenti  didattici  delle scuole  di
specializzazione del settore farmaceutico;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina;
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Messina emanato
con decreto rettorale del 10 aprile 1997;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  ottobre  1997  che  autorizza
l'Universita'  degli  studi  di   Messina  ad  istituire  per  l'anno
accademico  1997-1998  la  scuola  di  specializzazione  in  farmacia
ospedaliera;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Messina,  e' integrato
come appresso:
                            Articolo unico
  Presso la facolta'  di farmacia dell'Ateneo e'  istituita la Scuola
di specializzazione in farmacia ospedaliera.
  Dopo  l'attuale  art. 782,  con  il  conseguente scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi
articoli  relativi  alla  Scuola   di  specializzazione  in  farmacia
ospedaliera.
                     Scuola di specializzazione
                       in farmacia ospedaliera
  Art.  783.  - E'  istituita  presso  l'Universita' degli  studi  di
Messina  la Scuola  di specializzazione  in farmacia  ospedaliera che
conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera.
  Il   corso  di   specializzazione   in   farmacia  ospedaliera   e'
disciplinato dagli  articoli 1,  2, 3,  4, 5,  6, 7,  8, 9,  12 della
tabella XLV/4  allegata al  decreto del Ministero  dell'univerista' e
della ricerca scientifica e tecnologica del 6 settembre 1995.
  Art.  784.  -  La  Scuola   afferisce  alla  facolta'  di  farmacia
dell'Universita' di Messina.
  La  Scuola ha  lo scopo  di  assicurare ai  laureati in  discipline
farmaceutiche  la formazione  professionale  rivolta  a due  distinti
settori:
    a) a farmacia delle istituzioni ospedaliere;
    b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.
  La   Scuola  rilascia   il  titolo   di  specialista   in  farmacia
ospedaliera.
  La Scuola  soddisfa precise  esigenze espresse dal  piano sanitario
nazionale  e/o  regionale  che richiede  specialisti  ospedalieri  da
inserire nelle strutture operanti sul territorio.
  Art.  785.  -  La  durata  del  corso e'  di  tre  anni  e  non  e'
suscettibile  di abbreviazioni  e  prevede 2.400  ore complessive  di
attivita' didattiche e di tirocinio.
  La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
  Il  numero degli  iscritti e'  di dieci  per ogni  anno di  corso e
complessivamente di trenta  per l'intero corso di  studi. La modifica
del  numero  degli iscritti  puo'  essere  stabilita annualmente  dal
senato accademico,  su proposta  del consiglio  di facolta',  in base
alle esigenze del mercato del lavoro.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio della Scuola.
  Alla scuola  sono ammessi i  laureati in  farmacia od in  chimica e
tecnologia farmaceutiche.
  Sono altresi' ammessi  alla Scuola coloro che siano  in possesso di
titolo di studio, conseguito  presso universita' straniera, accettato
dalle autorita'  italiane, dal  consiglio della  Scuola e  dal senato
accademico e ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della
iscrizione alla Scuola.
  Art.  786. -  Il  consiglio della  Scuola  determina, con  apposito
regolamento, in conformita' con il  regolamento didattico di ateneo e
nel  rispetto della  liberta'  di  insegnamento, l'articolazione  del
corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio determina pertanto:
  gli  insegnamenti  fondamentali   obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali  con la  suddivisione,  allorquando  necessaria, in  moduli
didattici;
  la tipologia delle  forme didattiche, ivi comprese  le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  Art. 787. - La Scuola comprende  tre aree didattiche e di tirocinio
professionale,  per  un minimo  di  50  ore  per ciascuna  area.  Per
ciascuna   area  i   settori  definiscono   l'ambito  scientifico   e
disciplinare  nel  quale  si   sviluppera'  l'attivita'  didattica  e
verranno reperiti i docenti.
 Area I - Biologica.
  Lo specializzando  deve acquisire una conoscenza  sufficiente delle
discipline biologiche  attinenti l'organismo umano sia  in condizioni
normali che patologiche tra le  quali quelle relative alla nutrizione
ed alla microbiologia.
  Settori scientificodisciplinari:
   E07X (Farmacologia);
   F04A (Patologia generale);
   F05X (Microbiologia e microbiologia clinica);
   F22A (Igiene generale ed applicata).
 Area 2 - Chimicoanalitica farmaceutica.
  Lo specializzando  deve acquisire una conoscenza  sufficiente delle
discipline chimicofarmaceutiche con  particolare riguardo ai rapporti
strutturaattivita' ed  alle problematiche analitiche  dei medicinali,
degli alimenti e dei campioni biologici
  Settori scientificodisciplinari:
   A02B (Probabilita' e statistica matematica);
   C07X (Chimica farmaceutica);
   C09X (Chimica bromatologica);
   S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).
 Area 3 - Tecnologicoapplicativa.
  Lo specializzando  deve acquisire una conoscenza  sufficiente delle
discipline  tecnologiche dei  medicinali con  particolare riferimento
alla  produzione  galenica  ed   alla  impiantistica  relativa,  deve
altresi' approfondire le problematiche  inerenti la formulazione e la
preformulazione dei medicinali  e di tutte le  tecniche piu' avanzate
per il rilascio mirato dei  farmaci ed il direzionamento verso organi
bersaglio.
  Settore  scientificodisciplinari:  C08X  (Farmaceutico  tecnologico
applicativo).
  All'inizio di ciascun corso  gli specializzandi dovranno concordare
con  il  consiglio  della  Scuola la  scelta  degli  eventuali  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire orientamento  all'interno  della
specializzazione,  l'attivita'  sperimentale   di  laboratorio  e  di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della Scuola.
  Ai fini  della frequenza  alle lezioni  teoriche ed  alle attivita'
pratiche il  consiglio della  Scuola potra' riconoscere  utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta  in  Italia   ed  all'estero  in  laboratori
universitari o extra universitari.
  L'importo  delle tasse  e  soprattasse dovute  dagli iscritti  alla
Scuola e' previsto dalle vigenti  disposizioni di legge, i contributi
sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
  Il consiglio della  Scuola e' composto dai  docenti universitari di
ruolo e dai  professori a contratto previsti dall'art.  4 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982, n. 162, ai quali sono
affidate  le  attivita'  didattiche  nella  Scuola,  nonche'  da  una
rappresentanza di  tre specializzandi eletti secondo  le modalita' di
cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
  L'Universita', su  proposta del consiglio della  Scuola, stabilisce
convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzione
e  di   utilizzazione  di   strutture  extra  universitarie   per  lo
svolgimento delle attivita' didattiche  degli specializzandi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica  11 luglio 1980, n. 382 e
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  E' consentito in  parte l'espletamento dei corsi  anche presso sedi
staccate.
  Il  consiglio della  Suola  puo'  proporre convenzioni  all'Azienda
policlinico universitario per lo svolgimento dell'attivita' didattica
degli specializzandi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubb1ica italiana.
   Messina, 12 gennaio 1998
                                                Il rettore: Cuzzocrea